I Comuni toscani a più alta densità turistica potranno individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. È uno dei passaggi più interessanti - assieme alla riforma del sistema di governance, l’inserimento di norme per la disciplina del sistema informativo e l’adeguamento e l’attualizzazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo - della modifica alla legge regionale del 2016 appena approvata in giunta. “Una rivisitazione, quella del Testo Unico del turismo, resa necessaria dalla costante evoluzione del settore - ha commentato il presidente Eugenio Giani -. Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una regione da vivere e visitare”. “Ci siamo chiesti se l’impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale - commentato l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras - abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Davanti a tutto questo è apparsa chiara l’esigenza di mettere mano ad un aggiornamento, anche corposo, del Testo unico sul turismo”.
Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo, al posto degli Ambiti (Montalcino resta nel raggruppamento della Val d’Orcia con Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia). Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini Istat.
Riguardo alla riforma della governance vengono razionalizzati e semplificati ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali. Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST. Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.
Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida, aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse, col compito di esaminare gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle agenzie e le analisi dell’ORT.
In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.
Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni. Previsto un capo apposito per le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort). Per l’albergo viene prevista la possibilità di mettere a disposizione di alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working (entro il limite del 40% della superficie complessiva della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove; con accesso che potrà essere consentito anche a persone che non pernottano e che potranno avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa) oppure di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura stessa (purché collocate nelle vicinanze di questa e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva, a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo).
Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Lo svolgimento di tali attività dev’essere compatibile con i servizi offerti e non recare pregiudizio al livello qualitativo degli stessi. Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere. La norma relativa viene riformulata in modo che non vi sia equivoco sul fatto che questa tipologia è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.
Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle agenzie di viaggio e turismo online (soggette all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni).
Infine, per le professioni turistiche, considerata la riforma statale avvenuta a fine dicembre 2023, si indica la necessità di intervento per conformare le disposizioni regionali a tale riforma.
La nuova legge introduce anche la possibilità per gli hotel di allargare l’offerta di posti letto usando civili abitazioni nelle vicinanze della struttura a condizione di offrire gli stessi standard di hotellerie