Il Comune di Montalcino ha pubblicato, nel proprio sito internet un avviso allo scopo di consentire la presentazione di domande per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato collocati in Via Crocchi, al civico 83, a Torrenieri. Per partecipare e provare ad entrare in graduatoria basta riempire la domanda di partecipazione che dovrà essere consegnata entro le ore 12 di mercoledì 16 dicembre 2015.
Focus - Requisiti per concorrere alla assegnazione
Art. 1 Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare alla selezione i nuclei familiari costituiti da non oltre cinque componenti ed in possesso dei seguenti requisiti:
1.1. Cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea, ovvero, i cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno cinque anni e titolari di carta di soggiorno in corso di validità o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno (copia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno da allegare alla domanda); il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
1.2. Residenza anagrafica in uno dei comuni del territorio della provincia di Siena ovvero in uno dei comuni del territorio italiano e svolgimento di attività lavorativa autonoma o con contratto di lavoro in uno dei Comuni della provincia di Siena;
1.3. Titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, per quota parte non superiore al 48% su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
1.4. Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della Legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
1.5. Reddito da lavoro o da pensione del nucleo familiare relativo all’anno 2014 non inferiore a:
• 1.5.1. € 11.000,00 nel caso di nucleo familiare formato da un unico componente;
• 1.5.2. € 16.000,00 per nuclei familiari costituiti da due o più componenti; e reddito da lavoro o da pensione del nucleo familiare relativo all’anno 2014 comunque non superiore ad €. 35.000,00;
1.6. Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, ove previsto, da parte dell’interno nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione;
1.7. Possono presentare domanda di nuova assegnazione anche i nuclei familiari già assegnatari di alloggio di proprietà pubblica nel comune di Montalcino con contratto di locazione a canone concordato in corso di validità ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1.1 a 1.5, purché in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie (utenze e/o spese condominiali); eventuali morosità presenti alla data di pubblicazione del bando potranno essere sanate entro la data di presentazione della domanda tramite attestazione da parte del soggetto gestore (Siena Casa s.p.a.) dell’insussistenza di posizioni di morosità;
Art. 2 Definizione di Nucleo Familiare
1. Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita da uno o più componenti, coniugi o conviventi more uxorio, unioni di fatto, (da certificare tramite residenza anagrafica) e dai loro figli e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia già avuto inizio almeno alla data di pubblicazione del bando. Hanno titolo per fare domanda anche i nuclei familiari costituiti da persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione.
2. Si considerano nuclei familiari anche quelle persone che intendano costituire un proprio nucleo distaccandosi da quello di origine. Tali soggetti, qualora risultino assegnatari dovranno provvedere a trasferire contemporaneamente la propria residenza entro 30 giorni dall’assegnazione, pena la decadenza.
Art. 3 Assegnazione alloggi
1. L’assegnazione delle unità abitative avverrà in base alla composizione numerica del nucleo familiare avente diritto, assumendo come riferimento ai fini della determinazione del numero massimo dei componenti, quanto previsto dal DM 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896 relative all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” mentre, ai fini della determinazione del numero minimo, assumendo come riferimento l’art.13 della L.R.T. n. 96/1996.
2. In particolare l’attribuzione degli alloggi che nel periodo di validità della graduatoria risulteranno disponibili, saranno assegnati tenendo conto del numero massimo dei componenti così come meglio sotto indicato:
Alloggio Numero massimo componenti
P.T. Sup. netta mq. 44,93 2
P.T Sup. netta mq 44,81 2
P.T. retro Sup. netta mq. 58,90 4
P.T. retro Sup. netta mq. 58,90 4
P.I°. retro Sup. netta mq. 45,27 3
P.I°. retro Sup. netta mq. 45,27 3
Art. 4 Autocertificazione
1. Tutti i requisiti, salvo quanto diversamente disposto, debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione.
2. Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e delle situazioni da cui deriva l’attribuzione del punteggio, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme. A tale scopo si fa riferimento a quanto stabilito dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n. 445, con l’avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).
3. Le Autocertificazioni saranno redatte, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito presso l’Ufficio Tecnico o l’Ufficio Attività Sociali del Comune di Montalcino o scaricabile dal sito internet www.montalcinonet.com
Art. 5 Formazione e pubblicazione delle graduatorie – Ricorsi
1. L’Amministrazione Comunale entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all’istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se del caso, richiedendo specifica documentazione ad integrazione o verifica della domanda ed alla conseguente attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda elabora ed approva la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente per 30 giorni consecutivi; durante il periodo di pubblicazione gli interessati possono fare ricorso al Comune.
3. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee a garantire la massima pubblicità e diffusione.
4. Entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Comunale le opposizioni presentate, corredate dalla eventuale documentazione allegata alle stesse.
5. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione del materiale pervenuto entro il termine utile per la presentazione dei ricorsi, purché lo stesso sia relativo a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula la graduatoria definitiva.
Art. 6 Efficacia delle graduatorie
1. La graduatoria definitiva conserva la loro efficacia per 3 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione.
2. Nel periodo di efficacia della graduatoria tutti gli alloggi che si renderanno disponibili, saranno assegnati in locazione secondo l’ordine previsto dalla graduatoria definitiva.
Art. 7 Formulazione delle graduatorie - Punteggi da attribuire
1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni dichiarate dal richiedente. Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi sono le seguenti:
Condizioni Nuclei familiari
Nuclei familiari residenti nel Comune di Montalcino ed assegnatari di alloggi di proprietà pubblica * 5
Anzianità di residenza nel Comune di Montalcino**
Inferiore a anni 5.
Superiore a 5 anni
Superiore a 10 anni
Età media del nucleo familiare inferiore a 35 anni*** 3
Età media del nucleo familiare superiore a 75 anni*** 2
Nucleo familiare con figli a carico 1
Nucleo familiare residente nel Comune di Montalcino composto esclusivamente da un unico genitore con figlio minore convivente a carico (il punteggio non è cumulabile con quello riconosciuto ai nuclei familiari con figli minori a carico) 5
Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa come risulta da certificato dell’autorità competente (da allegare)
• Per diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3
• Per diminuzione capacità lavorativa pari al 100%
Qualora nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al precedente punto si attribuiscono comunque massimo 2 punti
2 Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni che alla data di pubblicazione del bando, siano riconosciuti invalidi civili ai sensi dell’art. 2, comma 2°, della Legge 30/03/1971, n. 118 (certificazione da allegare al modulo di domanda), con percentuale di invalidità superiore al 75%
Presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell’art. 2, comma 2°, della Legge 30/03/1971, n. 118 (certificazione da allegare al modulo di domanda)
* il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui:
-il nucleo assegnatario sia in regola con il pagamento delle quote mensili (canone + utenze + spese condominiali) al soggetto gestore Siena Casa s.p.a.
-il nucleo familiare risulti lo stesso dichiarato al momento della precedente assegnazione, salvo l’eventuale aumento per nascita di figli;
** il punteggio relativo all’anzianità di residenza, nel caso di nuove coppie i cui componenti non siano entrambi residenti nel comune di Montalcino, sarà attribuito in misura ridotta al 50%; il punteggio relativo all’anzianità non è attribuibile in misura frazionata
*** l’età media è calcolata sul richiedente e suo eventuale coniuge o convivente.
Art. 8 Assegnazione degli alloggi in caso di parità di punteggio, canone di locazione e successiva verifica requisiti
1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi sarà data precedenza agli assegnatari già inseriti nella graduatoria approvata con determina n. 364 del 29/05/2015 e in corso di validità e delle domande pervenute fino alla data di pubblicazione del presente avviso;
2. In caso di parità di punteggio i soggetti saranno inseriti nella graduatoria in ordine crescente sulla base del reddito complessivo lordo dichiarato ai fini Irpef e relativo all’anno 2014;
3. Gli aventi diritto verranno convocati per la stipula del contratto di locazione dell’alloggio assegnato. In quella sede sarà sottoscritto anche il regolamento condominiale predisposto da Siena Casa s.p.a. in qualità di gestore del patrimonio immobiliare ed amministratore del condominio.
4. Nel caso in cui gli aventi diritto non si presentino per la stipula del contratto nel termine indicato nell’avviso, viene annullata l’assegnazione e contestualmente vengono esclusi dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura degli assegnatari. Qualora, a seguito della stipula del contratto di locazione, il nucleo familiare non prenda possesso dell’alloggio entro il termine di 30 giorni, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione.
5. Il canone di locazione degli alloggi è quello determinato secondo quanto previsto dall’Accordo Territoriale Integrativo stipulato in data 22/12/2005 fra il Comune di Siena, quale capofila del L.O.D.E. senese, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e Siena Casa S.p.A. Il canone attualmente determinato in € 4,65 al mq./mese, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT.
6. Gli alloggi disponibili per la locazione a canone concordato verranno assegnati con contratti di locazione della durata di anni 4, prevedendo che, alla scadenza del contratto, lo stesso venga prorogato di ulteriori 4 anni in base al disposto del già citato Accordo Territoriale Integrativo stipulato in applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio 2004 e vista la L. n. 431/1998.
7. Dopo i primi quattro anni di locazione è prevista la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda effettuare sull’alloggio le opere previste dall’art. 3 della L. n. 431/1998.
8. Sono previste verifiche periodiche dei requisiti fissati per l’assegnazione, che dovranno sempre permanere durante il rapporto di locazione, con l’eccezione del requisito reddituale.
9. Dette verifiche saranno effettuate entro sei mesi dalla data di decorrenza della eventuale proroga quadriennale del primo contratto e ripetute ogni 4 anni entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto in essere.
10. Nel caso in cui dalle verifiche emerga la presenza dei requisiti sopra citati il contratto verrà rinnovato per ulteriori anni 4.
Art. 9 Obblighi dell’assegnatario
1. Con la sottoscrizione del contratto di locazione, l’assegnatario si obbliga in particolare a: 1.1. occupare direttamente e permanentemente l’alloggio con finalità esclusivamente abitative;
1.2. a corrispondere nel domicilio del gestore (Siena Casa s.p.a.) il canone annuo in rate mensili anticipate senza che siano ammesse sospensioni o ritardi riconoscendo che il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto) costituisce in mora il conduttore;
1.3. a non sublocare l’alloggio né cedere lo stesso, anche parzialmente, in comodato.
2. Il mancato rispetto di tali obblighi, nonché tutti gli altri impegni che saranno riportati nel contratto di locazione, comporterà l’immediata risoluzione del contratto stesso per inadempienza.
3. L’assegnatario, già titolare di precedente assegnazione di alloggio di proprietà pubblica, con l’accettazione del nuovo alloggio si impegna al contestuale rilascio del precedente.
Art. 10 Termini di presentazione delle domande
1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Art. 11 Distribuzione - Raccolta e modalità di presentazione delle domande - Disposizioni Finali
1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui modelli appositamente predisposti dal Comune di Montalcino
2. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Montalcino presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Piazza Cavour n. 13 Montalcino e saranno liberamente scaricabili dal sito internet www
3. Le domande relative al presente bando di concorso debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
4. Le domande, debitamente compilate dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritte dal richiedente e corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e dovranno essere presentate:
a)- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montalcino Piazza Cavour n. 13;
b)- Tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando (farà fede il timbro postale);
5. Ai fini del presente bando, il Responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro Faneschi Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montalcino.
Il Bando pubblicato all’Albo del Comune di Montalcino in data 16 novembre 2015 scade alle ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2015.