La lettura dei codici statutari permette di conoscere alcuni aspetti della vita che si svolgeva nelle strade delle città nei secoli passati. Alcuni capitoli sono curiosi e del tutto peculiari, altri, invece, riflettono esigenze comuni a molte realtà. all’interno dello Statuto mediceo di Montalcino, per esempio, si parla di una figura, quella degli Addrittatori delle Arti. Essi facevano parte dell’organico dell’amministrazione comunale ed il capitolo statutario che li riguarda è il ventesimo della prima distinzione, nella quale è di solito raccolta la normativa riguardante i metodi di elezione, le funzioni e le modalità di svolgimento degli incarichi amministrativi.
I Priori, che venivano eletti semestralmente e nei mesi di gennaio e luglio, dovevano scegliere tre uomini “savi”, uno per ogni terzo nel quale era suddivisa la città ed il Comune, con funzione di Correttori delle Arti. Entrando nello specifico delle funzioni e dei compiti svolti da questi personaggi”, lo Statuto mediceo dice: “a tutti gli artefici dovevano dare riforma e ordine, come giudicheranno convenirsi”, entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico. Le regole fissate dagli Addrittatori dovevano essere applicate per tutto il tempo del loro ufficio, ossia per 6 mesi; tuttavia il Consiglio Generale con la delibera di approvazione delle regole poteva estendere o limitare la loro vigenza. Per favorire la conoscenza tendenzialmente completa della normativa veniva attivato un meccanismo che oggi chiameremmo “pubblicitario”: gli Addrittatori comunicavano gli ordini e le prescrizioni al notaio dei danni dati, il quale, a sua volta, li faceva bandire e pubblicare “acciocchè a ciascuno sieno manifesti e gli abbia da osservare senza scusazione”. Da quel momento in poi nessuno si sarebbe potuto giustificare adducendo l’ignoranza della legge, e non si sarebbe potuto sottrarre al pagamento delle sanzioni inflitte per l’inosservanza delle regole.
A questi ufficiali era assegnato anche il compito di controllare le varie unità di misura utilizzate per la vendita o l’acquisto di generi alimentari come vino, olio e farina. Gli Addrittatori verificavano la corrispondenza degli strumenti usati con quelli ufficiali e facevano “al debito ridurre” quelli che erano stati alterati, in modo da tutelare sia i consumatori che i venditori da possibili inganni reciproci. Infatti lo Statuto stabiliva che dovevano essere sanzionati coloro che “non le tenessero dritte, e vendessero o comprassero con non dritte misure e pesi!”. Si tratta di una norma che si rintraccia frequentemente nei codici legislativi, anche se il nome dei soggetti incaricati varia da paese a paese. Allo stesso scopo poi, gli Addrittatori avevano l’onere di richiedere, almeno una volta ogni sei mesi, l’intervento del notaio del danno dato per controllare specificamente i bossoli dei mulini. Infine, nel breve periodo del loro incarico, essi dovevano aggiornare i prezzi delle carni grosse “secondo che gli parrà convenevole” ed eventualmente quelli di tutte le altre carni, se non si era ancora provveduto a norma dello Statutello.
dati a cura di 3BMeteo
20 settembre 2024