Generalmente, la prima distinzione o libro degli Statuti si occupava dell’amministrazione comunale, disciplinando le modalità dell’elezione dei vari ufficiali e dei loro compiti; a Montalcino la normativa riguardante l’apparato istituzionale si articolava in ben 51 articoli.
Dopo aver trattato delle cariche più importanti, come Capitano di Giustizia, Priori e Consiglio generale, lo Statuto mediceo illustra le altre figure, come gli Addrittatori delle Arti, il Campaio, gli Stimatori del danno dato, i Viari, e ne cura la disciplina.
Tra queste sono di particolare interesse i Viari, incaricati delle più svariate incombenze nella città e corte di Montalcino. La loro classificazione nell’ambito delle cariche amministrative comunali non è univoca. Non si puà certamente parlare di “cariche maggiori”, perchè non si tratta di uffici con rilevanza costituzionale, ma il loro inquadramento nella categoria degli ufficiali “minori” ne sminuirebbe l’importanza e non trova corrispondenza con le funzioni loro assegnate, quantomeno in questo comune. Per questo motico, considerate le caratteristiche delle istituzioni montalcinesi, è preferibile inserire la figura del Viario tra le cariche “intermedie”. Si trattava, infatti, di una magistratura di notevole rilevanza: i Viari erano deputati allo svolgimento di numerosi compiti amministrativi e giudiziari.
I Viari si occupavano in modo prevalente della viabilità delle strade interne al paese e di quelle che lo collegavano ai comuni limitrofi. Le strade dovevano essere agibili, pulite, in ordine e ampie. Quando si fondava, ossia si costruiva, ai lati delle strade comunali, ci si doveva rivolgere ai Viari per far segnare i confini, “quali termini non si ardisca di passare”. La violazione di questa norma veniva sanzionata con il pagamento di una somma di denaro (dieci lire), oltre alla pena, ben più severa della demolizione dell’edificio.
Essi erano anche incaricati di vigilare sulla pulizia e sul decoro di ponti, fonti, lavatoi e cisterne, a tutela della potabilità dell’acqua, che poteva essere messa a rischio da un uso improprio delle fonti d’acqua, nelle quali spesso venivano lasciate a macerare le pelli.
All’iniziodel loro mandato, il Notaio dei danni dati incaricava i Viari di rivedere ponti e fonti. A loro era assegnata piena autonomia circa le modalità con le quali dovevano far eseguire la manutenzione, infatti, sceglievano i tempi entro cui dovevano essere ultimati i lavori, li comunicavano ai diretti interessati e definivano le sanzioni. Il Notaio del danno dato, trascorso inutilmente il periodo assegnato, provvedeva a far condannare gli inadempienti sulla base di quanto prescritto dai Viari.
Al fine di preservare l’ordine, il decoro nonché l’agibilità delle strade, dovevano rivederne il selciato con cadenza mensile. Effettuato questo controllo, indicavano ai vicini-confinanti di provvedere di farle “acconciare”, acquistando e facendo portare, a loro spese, mattoni e pietre. Analoga autonomia era concessa loro dallo Statuto in tema di siepi. I Viari, per mezzo di un bando, imponevanoil taglio delle siepi delle vigne e di quelle vicine alle vie maestre, nei mesi di maggio e di settembre.
La molteplicità delle funzioni svolte dai Viari nel corso del loro incarico annuale riflette la loro rilevanza all’interno dell’amministrazione del Comune e in particolare, mostra l’utilità pratica delle loro mansioni dirette a consentire a tutti l’uso della cosa pubblica. Infatti, complessivamente considerato, l’ufficio dei Viari aveva l’obbiettivo di rendere più vivibile la città, che si presentava ordinata e curata, più agevoli gli spostamenti, con strade sgombre e di tutelare la proprietà comunale e privata.
dati a cura di 3BMeteo
14 dicembre 2024 19:30