Lo Statuto cinquecentesco di Montalcino contiene preziose informazioni sullo Spedale, in particolare, il codice si occupa della cura dello Spedale, dei luoghi pii ad esso collegati e della nomina del Rettore. A questo proposito vengono fornite dettagliate indicazioni sia in merito al procedimento di elezione, che alle caratteristiche che dovevano contraddistinguere il pescelto. Secondo lo Statuto si doveva procedere con una nuova elezione ogni volta che il Rettore “mancasse di vita o per altra giusta causa”, la votazione avveniva nel consiglio generale ed era richiesto il raggiungimento della maggioranza dei due terzi. L’incarico aveva durata annuale, ma si trattava di un escamotage per consentire al comune di liberarsi di un soggetto ritenuto non idoneo in un modo più semplice, infatti era prevista la possibilità di confermarlo, cosa che accadeva di prassi perchè solo in casi particolari si individuva un nuovo candidato. Prima di procedere era necessario “avere buona e chiarissima informazione “sul soggetto, che doveva essere “ripieno di buoni costumi”, disposto a trasferirsi nello Spedale con l’intento di servire, reggere e governare l’ente a lui affidato accantonando gli interessi personali. La norma specifica che il candidato doveva essere sposato e senza figli, inoltre, la consorte doveva essere una persona seria, di “costumi laudabili”, disposta a dedicarsi alle fanciulle e alle giovani che venivano cresciute nello Spedale, oltre che a mansioni non elencate, ma definite genericamente “convenienti” alla donna. Il Rettore e la sua donna prestavano giuramento ed erano tenuti a rispettare tutte le prescrizioni statutarie in merito. La presenza femminile in un centro di potere come questo Spedale si può riscontrare in tutti gli ambiti di operatività. Ad esempio, il canovaio poteva far parte dell’organico dello Spedale purchè fosse spostato; inoltre era prevista la presenza di una fornaia e di una serva, oltre a quella di un cerusico – anch’egli sposato – in modo che i coniugi si potessero dedicare alla guarigione dei malati di ambo i sessi con i massimo rispetto del pudore altrui. Al Rettore e sua moglie era proibito “mercatare e fare mercanzie per conto loro proprio”, qualunque loro introito derivante da queste attività si presumeva appartenente allo Spedale e confluiva nelle entrate dello stesso. Al Comune di Montalcino era riservato il compito di proteggere, governare e amministrare lo Spedale di Santa Maria della Croce e con una previsione lungimirante il Comune si riservava le medesime facoltà su ogni altro Spedale connesso con quello che in futuro fosse costruito nella città, nella corte o nel distretto di Montalcino. Inoltre, il Comune non doveva consentire, ma doveva piuttosto intervenire al fine di impedire che qualunque persona “ecclesiastica o secolare, luogo ovvero università” arrecassero pregiudizio agli interessi dello Spedale. Il capitolo contiene ulteriori dettagliate indicazioni riguardo al modo di tutelare nella pratica quotidiana gli interessi di questo ente ed in generale dei luoghi pii. A questo scopo era previsto che gli ufficiali dei luoghi pii effettuassero un’analisi della documentazione e una ricognizione degli interessi dello Spedale con cadenza annuale. In questo modo si potevano individuare le attività da compiere, le modifiche nella gestione e scovare accorgimenti utili; in caso di necessità gli ufficiali potevano rivolgersi al consiglio generale, che avrebbe deliberato con efficacia vincolante sulle questioni sottoposte. Infine, a richiesta e per il bene dello Spedale di Santa Maria della Croce. Il Magnifico Capitano di Giustizia ed i suoi ufficiali, non potevano esimersi da prestare ogni aiuto e favore di giustizia.
dati a cura di 3BMeteo
20 settembre 2024