Ieri la Toscana ha approvato la legge sul fine vita, un atto storico, voluto fortemente dal presidente Eugenio Giani, sulla base dell’iniziativa popolare dell’associazione Luigi Coscioni. Ma qual è il contenuto della norma? Come riporta il quotidiano La Stampa, in un articolo di Pino Di Blasio, il testo è composto da sei articoli, che disciplinano tutti gli aspetti dell’iter del suicidio assistito, dai requisiti fino alle tempistiche.
Prima della norma vera e propria, c’è un preambolo che rimanda alla Costituzione, all’articolo 32, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge”, e all’articolo 117, che stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regione sulla tutela della salute.
L’articolo 1 della norma garantisce l’accesso al suicidio assistito a tutte le persone malate che intendono farne richiesta, un diritto individuale e inviolabile che non può essere limitato da altre forme di controllo non previste dalla legge. Nell’articolo 2 vengono sanciti i requisiti per la richiesta del suicidio medicalmente assistito. Secondo la legge possono accedervi “le persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputano intollerabili; tenute in vita da trattamento di sostegno vitale; pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco”. La verifica dei requisiti deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Negli altri articoli si legge che entro 15 giorni le aziende sanitarie regionali dovranno istituire una commissione medica multidisciplinare per analizzare al richiesta, composta un medico palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo. L’Asl deve contattare la commissione entro 4 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di esito positivo, il suicidio assistito sarò assicurato entro sette giorni. Il malato può sospendere, annullare o ritardare in qualunque momento l’erogazione del trattamento. Il percorso terapeutico sarà totalmente gratuito per il richiedente, gli oneri saranno a carico della Regione per un costo di circa 10.000 euro.