Gli abbonati ai mezzi di trasporto pubblico che non hanno potuto beneficiare del servizio durante il periodo del lockdown avranno diritto ad un prolungamento dell’abbonamento o al rilascio di voucher (escluso il rimborso diretto in denaro). La richiesta andrà avanzata entro il 15 ottobre, preferibilmente online, direttamente all’azienda che ha emesso l’abbonamento, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse. Il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’.
Gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown e una dichiarazione relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su generalità del titolare dell’abbonamento, causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”), l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa, nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica, la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Le aziende di trasporto potranno utilizzare una di queste forme di compensazione: emissione di un voucher di importo pari all’ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione; prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo. Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, la Regione Toscana invita le aziende a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori/utenti.