Arrivano modifiche al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. In particolare cambiano le sanzioni per chi abbandona sacchetti e materiale di ogni tipo, così come stabilito dal Comune di Montalcino. Quindi fate attenzione, in primo luogo perché il rispetto del nostro stupendo territorio è un dovere ma anche perché rischiate di pagare cara anche una leggerezza e non solo un atto vandalico! Troppo spesso si sono verificate delle situazioni di scarso decoro, molte delle quali segnalate anche alla nostra redazione, davvero ingiustificabili. Insomma, proprio come in questo periodo di Covid-19, anche per la questione dei rifiuti bisogna cambiare le abitudini, pur sottolineando che quelli che sgarrano sono soltanto una minoranza. Queste le sanzioni in tema di abbandono dei rifiuti:
- da 25 a 150 euro (prima era 75 euro) per ogni conferimento, negli appositi contenitori, di materiale quale cartone, cassette di legno e quanto altro che non sia stato ridotto al minimo ingombro possibile;
- da 25 euro a 150 euro (prima era 75 euro) per ogni conferimento errato che avvenga nei contenitori adibiti alla raccolta specifica (carta, vetro, ecc.);
- da 50 euro a 300 euro (prima era 150 euro) per ogni abbandono di rifiuti urbani o assimilati che avvengano in prossimità del cassonetto;
- da 75 euro a 450 euro (prima era 350 euro) per ogni abbandono di rifiuti urbani o assimilati che avvenga a distanza superiore ai 20 metri dal cassonetto;
- da 75 euro a 450 euro (prima era 300 euro) per ogni abbandono di rifiuti diversi da quelli qualificati come urbani o assimilati che avvenga in prossimità del cassonetto;
- da 100 euro a 500 euro (prima era di 500 euro) per ogni abbandono di rifiuti diversi da quelli qualificati come urbani o assimilati che avvenga a distanza superiore ai 20 metri dal cassonetto.
Inoltre le sanzioni previste sono aumentate, da un terzo alla metà, fermo restando il rispetto del limite previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per le ipotesi in cui l’abbandono sia multiplo ma anche se il cittadino commetta la medesima violazione, in recidiva, nell’arco di due anni due. La sanzione è aumentata della metà, fermo restando sempre il rispetto del limite previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per i casi in cui la violazione sia compiuta da parte di tutti i soggetti che siano qualificabili come utenze non domestiche e che abbiano l’obbligo di smaltire i rifiuti secondo normative specifiche. Per le violazioni al regolamento diverse da quelle indicate in precedenza si rischia una sanzione amministrativa da 50 e 5300 euro.
Per info: allegato A regolamento e allegato B.