Approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Stemma Comune di MontalcinoUn regolamento che disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune e che costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell’Amministrazione che vanno a favorire l’integrazione tra pubblico e privato nella valorizzazione del territorio, elemento centrale di sviluppo dell’economia di Montalcino, ma anche che genera servizi, oltre a garantire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse. É stato deliberato, in sede di Consiglio Comunale dello scorso 16 ottobre 2015, il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, un vademecum di 19 articoli. che regola le eventuali sponsorizzazioni, che superano i 5.000 euro, che i privati intendono fornire alla macchina mministrativa di Montalcino.
“Premesso che - si legge nella delibera del provvedimento entrato in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione - l’Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro; gli enti locali da un lato sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nell’amministrazione del Paese ed a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall’altro registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse; in applicazione dell’articolo 43 della legge 27/12/1997 n. 449 e dell’articolo 119 del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati; i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazionesi configurano pertanto quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmidi spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività dell’amministrazione già programmate; delibera, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: di approvare il nuovo Regolamento”.
Entrando nello specifico ed analizzando il regolamento nel dettaglio si scopre che per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi, ad effettuare una prestazione o a compiere lavori a favore dell’altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi o con strumenti di vario tipo anche di apparentamento con il bene o servizio oggetto di sponsor.
Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono individuate dalla Giunta Comunale nel corso dell’anno e dalla stessa programmate secondo le istanze , iniziative ed opportunità che si possano manifestare; la Giunta può anche formulare indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione. Il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio comunale. Il Comune - in alcuni casi specifici quali conflitto di interesse o sponsorizzazioni non ritenute congrue e decorose - può rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o recedere dal contratto. I contratti possono prevedere somme di denaro, forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor o l’unione delle due opzioni.
Il Comune, poi, si legge nel regolamento, può definire contratti di sponsorizzazionein esclusiva singola o plurima di partecipanti quando si ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura concorrenziale aperta, con pubblicazione di apposito avviso. Fermi gli ulteriori obblighi stabiliti dalla legislazione vigente, l’avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nell’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per il tempo e con le altre eventuali modalità ritenute di volta in volta più adeguate in rtelazione alla specificqa procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti. Scaduto il termine fissato nell’avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo. Alle operazioni di valutazioneprovvede una commissione appositamente costituita, nominata – successivamente al termine per la presentazione delle offerte – con apposito atto dal Responsabile del servizio competente per materia e composta di norma da tre membri, nella quale le funzioni di presidente sono svolte dallo stesso Responsabile del servizio.
Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il responsabile del servizio dell’ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e delibera l’opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso. Terminata la procedura di selezione, all’originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata conveniente dal Comune. In questo caso il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
Per quanto riguarda, poi, i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonicisottopodti a tutela, nel regolemento si legge che devono essere applicate anche le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal Decreto Legislativo 163/2006 e dai regolamenti comunali in materia di contratti.
Il contratto di sponsorizzazionenon esonera lo sponsor dall’obbligo di pagamento degli eventuali tributi o canoni inerenti le fattispecie poste in essere, né è sostitutivo di tale obbligo.
L’ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all’esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigilia sul suo adempimento. I contratti di sponsorizzazione sono inoltre soggetti a controlli da parte dell’ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

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