Non esiste niente di meglio, per conoscere come una città si sia evoluta nei secoli, che studiare i suoi Statuti.
Per comprendere il diritto civile di Montalcino del Cinquecento è necessario leggere la seconda distinzione degli Statuti di Montalcino è composta da 175 capitoli contenenti la normativa in materia di diritto civile sostanziale e processuale preceduti da una breve osservazione. “Perchè conviene dare a ciascuno quello che è suo, e da lui rimuovere quello che non è suo e concederlo a chi appartiene, acciocchè ognuno conseguisca la ragione sua, pertanto noi Statutari antedetti nelle cause civili abbiamo compilati e riformati gl’infrascritti statuti et in buona parte esemplati dal volume degli Statuti della Magnifica città di Siena, e ridotti in volgare per chiara intelligenza di ciascuno, che gli vorrà leggere”. La distinzione, inoltre, si occupa della disciplina in materia di diritto civile sostanziale. Ogni istituto è spiegato con chiarezza e sono frequenti le esemplificazioni di casi concreti, così da facilitare l’applicazione della norma astratta. I temi affrontati dai legislatori sono molteplici, alcuni dei più interessanti riguardano: la prescrizione, il pagamento del debito, la divisione dei beni comuni, la dote, le successioni ereditarie, i testamenti ed i codicilli, i contratti di compravendita, le obbligazioni naturali. Non mancano, poi, capitoli curiosi, come quelli riguardanti il modo di porre le travi o di risolvere le “questioni” tra marito e moglie, o insoliti, come l’azione redibitoria. Lo Statuto, inoltre, indica le varie fasi del procedimento giurisdizionale, dall’atto introduttivo della causa fino alla sua conclusione, dall’emanazione della sentenza alla sua esecuzione. La normativa è accurata, precisa, chiara e comprensibile. Moltissimi aspetti procedurali sono definiti nel particolare: la competenza a giudicare, le formalità di presentazione della citazione, l’acquisizione delle prove documentarie, i tipi di eccezioni e le modalità per proporle, i procedimenti in contumacia o contro un forestiero. I primi capitoli della distinzione riguardano l’ufficio del magistrato giusdicente del quale indicano le funzioni, i compiti ed i doveri. La competenza in ambito civile era attribuita al giudice del Magnifico Capitano di giustizia della città di Montalcino, il quale doveva amministrare la giustizia ogni giorno, sedendosi al banco della ragione nella prima sala del palazzo del Capitano. Il giudice doveva permettere l’ingresso a chiunque, a qualsiasi orario ed in qualunque giorno, ascoltare le ragioni delle parti in causa, con pazienza, purchè non fosse impegnato in un’altra “ragionevole occupazione”. Per favorire la celerità dei processi, era stabilito che il giudice procedesse “sommariamente de plano, senza strepito e figura di giudizio”. L’iter si distingueva da quello del processo ordinario per una serie di elementi fondamentali: il procedimento si svolgeva senza pubblicità senza quelle formalità caratteristiche di un processo ordinario. Quindi, attraverso il processo sommario, per sua natura celere, si snellivano le procedure e si evitavano le manovre dilatorie, evitando le formalità, l’ammissibilità di appelli incidentali, pur mantenendo inalterati i diritti delle parti di produrre prove in giudizio, di far esaminare i testimoni, di proporre eccezioni.
Il giudice si impegnava a giudicare secondo le risultanze processuali, “si faccia, insomma, giustizia ad ognuno, veduta la verità del fatto, e nessun ordine servato, la qual verità per gli atti e per prove apparir deva”. Il procedimento civile aveva una durata massima di 60 giorni “continui e correnti”, se ordinario, di 40 se esecutivo. I giorni venivano calcolati a partire dalla data della citazione. Gli ultimi 10 giorni erano riservati al giudice per emettere la sua pronuncia giudiziale. Ogni inadempienza del magistrato era severamente punita e comportava il pagamento di una sanzione pecuniaria di 25 lire, che venivano sottratte dal suo compenso in sede di sindacato del suo operato. Le sentenze emesse dopo il termine fissato dallo Statuto erano nulle.
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20 settembre 2024