Per scoprire gli usi ed i costumi di Montalcino, il testo fondamentale che ci viene in aiuto è lo Statuto cinquecentesco. Qui si trovano due interessanti disposizioni, che si occupavano di assicurare alla comunità la presenza di due figure essenziali: il medico ed il maestro. Si tratta di due aspetti che non sempre venivano trattati e regolamentati negli Statuti di area senese, talvolta perchè le località di piccole dimensioni non potevano contare su un budget sufficiente a coprire le spese per garantire costantemente la loro presenza sul territorio.
Il corpus legislativo indicava i criteri da seguire per la scelta dei professionisti, oltre alla somma da corrispondere loro per i servizi prestati. Secondo quanto era stato stabilito a proposito del medico, i Priori, tre mesi prima che si concludesse l’incarico del dottore presente a Montalcino, dovevano “far proposta nel Consiglio Generale di provvedere il medico per quel tempo, che ad esso Consiglio parrà”. Gli Statutari si raccomandavano, inoltre, che fosse scelto un medico intelligente ed esperto, del territorio o forestiero, a giudizio e discrezione del Consiglio generale.
Infine, veniva chiarito un aspetto interessante: il medico non poteva ricevere nessun premio per la cura degli infermi presenti nella città o nella corte, se non quanto essi stessi gli avessero volontariamente dato: l’impegno nei confronti dei poveri doveva essere gratuito. La norma in esame non fornisce ulteriori indicazioni in merito, probabilmente, come accade per altri aspetti del vivere quotidiano non sufficientemente disciplinati, si faceva ricorso ad una prassi consolidata negli anni. L’onorario variava in relazione ad una serie dettagliata di fattori, come la tipologia di prestazione effettuata, il numero di interventi o la distanza che il medico doveva percorrere per prestare assistenza. Al medico veniva garantito un compenso di duecentocinquanta lire a carico del Comune ed un bonus di cinquanta lire sborsate dai due farmacisti locali, evidenti beneficiari delle sue prescrizioni mediche.
È curiosa la normativa statutaria di Montalcino che regolava la scelta e la nomina di un maestro di grammatica. Lo scopo principale era quello di impartire agli scolari gli insegnamenti in scienza e lettere latine, ma non solo. I Superiori, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato, dovevano procurare un nuovo maestro che fosse intelligente e “ripieno di bontà e buoni costumi”, in modo tale che insegnasse ai piccoli “la via del buon vivere”, da percorrere con timore di Dio. A quest’uomo era riservato l’arduo compito di insegnare, ma soprattutto egli aveva il ruolo di educatore. È interessante osservare che gli insegnamenti del maestro non erano riservati a pochi bambini, come accadeva altrove, infatti, lo Statuto non contiene limitazioni al riguardo. A differenza di quanto era previsto per il medico, per il quale valevano genericamente abitudini e corrispettivi consolidati nella prassi, il salario del maestro veniva fissato dallo Statuto in cinquecento lire salvo una diversa deliberazione del Consiglio. E, come già in uso in passato, al maestro spettava l’abitazione per la scuola e per sé, oltre ad un letto fornito dallo Spedale.
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20 settembre 2024