La storia di Montalcino vista attraverso gli Statuti che hanno regolato la città nei secoli. Il primo libro degli Statuti comunali contiene, solitamente, la disciplina relativa all’amministrazione comunale: veniva fissato il meccanismo di scelta e di nomina dei vari ufficiali e venivano individuate e definite le loro mansioni.
A Montalcino è molto interessante la normativa sul pagamento delle gabelle. Essa è articolata in più capitoli, contiene richiami e rimandi dall’uno all’altro, prevedeva la collaborazione tra vari uffici e contiene il coordinamento delle norme statutarie montalcinesi con quelle di Siena e in caso di lacuna e richiama la consuetudine in uso. Tutto ciò delinea un sistema complesso che copre tutte le fasi: dall’individuazione della quantità e qualità dei beni, alla riscossione delle relative gabelle. Il procedimento appare chiaramente evoluto in quanto prevedeva la presenza di alcuni soggetti incaricati della riscossione, ciascuno con una propria mansione, secondo modalità specifiche per ciascun bene, con scadenze corrispondenti alle festività.
“La gabella del mosto imbottato si paghi per chi avrà da pagare fino alla Pascqua della natività del nostro signore Gesù Cristo, la gabella de’ porci salati e dell’olio raccolto fino alla Pasqua della Risurrezione, la gabella del biado fino alla festa di San Michele Arcangelo del mese di settembre, la gabella delle porte secondo l’ordine dello Statutello, e siccome si usa togliersi alle porte della città di Siena …”. Per quanto riguardava le altre tipologie di beni, con una formula generica, era lasciato ai Priori, al Camarlengo e agli ufficiali di gabella il compito di decidere le modalità della riscossione di tutte le restanti gabelle. Tuttavia, il legislatore segnala un eccezione: la gabella della vendita del vino al dettaglio. In questo caso, infatti, si doveva applicare una apposita norma, che stabiliva precise modalità di riscossione riservandole al Camarlengo di gabella.
Due settimane prima del termine fissato dallo Statuto, il Camarlengo doveva far fare un bando pubblico per mezzo del quale si ricordavano le imminenti scadenze, il bando doveva essere ripetuto il venerdì (giorno del mercato) e la domenica. L’ipotesi di pagamento in tempi successivi alle scadenza fissate era perfettamente disciplinata: in questi casi doveva essere pagato un quarto in più “nelle mani del Cancelliere”. A questo importo si aggiungeva la somma da pagare all’ufficio del Magnifico Capitano di Giustizia e all’esattore: ad entrambi veniva corrisposto un soldo per ogni lira di gabella da pagare.
dati a cura di 3BMeteo
14 dicembre 2024 19:30