Un’assemblea importante, quella a cui, ieri pomeriggio, hanno partecipato i soci del Consorzio del Brunello di Montalcino. In “ballo”, infatti, alcune modifiche sui disciplinari, da quello del Brunello a quello del Rosso di Montalcino e del Moscadello fino ad arrivare al Sant’Antimo e l’approvazione delle rese di uva relativamente alla vendemmia 2014.
Molte delle modifiche apportate su tutti i disciplinari di competenza del Consorzio del Brunello sono strettamente di carattere formale ma ci sono anche dei cambiamenti che vanno a toccare molti aspetti che riguardano i vini di Montalcino.
Si parla di densità di impianto: per quelli già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell’impianto, per quelli nuovi o per eventuali reimpianti, a partire dal 1 gennaio 2015, la densità minima, sia per viti iscritte a Brunello, sia per quelle a Rosso e Sant’Antimo si passa da una densità minima di 3.000 ad una di 4.000 piante per ettaro. Per il Moscadello, invece, la densità resta invariata a 3.000 unità.
Se per tutti e quattro i Disciplinari resta assolutamente vietata ogni pratica di forzatura, da oggi sarà invece consentita l’irrigazione di soccorso, fino a questo momento non prevista dai Disciplinari.
Sono specificate, poi, norme dettagliate sulla produzione per i vigneti nei primi anni dall’impianto, ed anche per i Cru, ovvero le rivendicazioni per porzioni di produzione denominate in etichetta come “Vigna” o “Vigneto”.
Compaiono, poi, nei “nuovi” disciplinari, nuove norme sui tagli che è possibile effettuare in cantina. Sia per il Brunello che per il Rosso sono ammessi tra tutte le annate presenti in cantina per un quantitativo massimo che consenta di ottenere un prodotto finale che, dopo il taglio, contenga un minimo dell’85% dell’annata rivendicata.
Per il Rosso di Montalcino si parla anche di “arricchimento”. Nel caso in cui, infatti, particolari condizioni lo richiedessero, è consentito effettuarlo esclusivamente con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di Brunello o Rosso di Montalcino, o attraverso Mosto Concentrato Rettificato.
Aggiunta importante - anche a seguito degli ultimi eventi che hanno visto il Consorzio truffato a seguito, lo scorso maggio, del sequestro condotto dai Carabinieri del reparto operativo di Siena, di 30.000 bottiglie di vino etichettato soprattutto come Brunello di Montalcino - è quella che riguarda la commercializzazione in zona di produzione di partite di uva o di vino nuovo ancora in fermentazione o in fase di affinamento destinato a divenire Brunello o Rosso di Montalcino. Sarà obbligatorio, infatti, darne comunicazione, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento, all’Organismo di controllo incaricato.
Piccole aggiunte, poi, riguardano sia il Disciplinare del Sant’Antimo - che da oggi ammette anche il Rosato e lo Spumante, con le relative normative e due vitigni in più (Pugnitello e Canaiolo) - sia quello del Moscadello di Montalcino, dove, al contrario di ciò che avveniva in precedenza, sono dettagliatamente specificati tutti i parametri, dalla vigna fino all’imbottigliamento che comprende anche le diciture riportate in etichetta.
Approvate, poi, dall’assemblea dei soci, anche le rese per il 2014. I produttori hanno ratificato che la quantità di uva rivendicabile per il primo ettaro di vigneto iscritto a Brunello di Montalcino potrà essere di un massimo di 75 quintali superati i quali, la restante quantità (fino al massimo producibile compreso il supero del 20% rispetto ala massimale di 80 quintali per ettaro di cui al Disciplinare corrispondente a 96 quintali per ettaro), potrà essere rivendicata come Igt Toscana. A partire, poi dal secondo ettaro di vigneto iscritto a Brunello potrà essere di un massimo di 65 quintali per ettaro di Brunello, più 10 quintali di Rosso di Montalcino e la restante quantità (fino al massimo producibile compreso il supero del 20% rispetto ala massimale di 80 quintali per ettaro di cui al Disciplinare corrispondente a 96 quintali per ettaro), potrà essere rivendicata come Igt Toscana. La quantità di uva rivendicabile per ciascun ettaro di vigneto iscritto a Rosso di Montalcino potrà essere di un massimo di 80 quintali superati i quali, la restante quantità (fino al massimo producibile compreso il supero del 20% rispetto la massimale di 90 quintali per ettaro di cui al Disciplinare corrispondente a 108 quintali per ettaro), potrà essere rivendicata come Igt Toscana. Per definire il primo ettaro di vigneto iscritto a Brunello di Montalcino di ciascuna ditta, deve essere fatto riferimento alla situazione aziendale così come rilevabile alla data del 31 maggio 2014.
dati a cura di 3BMeteo
14 dicembre 2024 19:30